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LEGGE 29 marzo 2001, n.135
Riforma della legislazione nazionale del turismo. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: |
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Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE |
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Art. 1
Principi |
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- La presente legge definisce i principi fondamentali e
gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli
articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo
56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- La Repubblica:
- riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo
economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale
e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale
della persona e della collettivita' e per favorire le
relazioni tra popoli diversi;
- favorisce la crescita competitiva dell'offerta del
sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche
ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale
delle aree depresse;
- tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali
e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo
turistico sostenibile;
- sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore
turistico con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione,
delle strutture e dei servizi;
- promuove azioni per il superamento degli ostacoli
che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici
da parte dei cittadini, con particolare riferimento
ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi
ed ai soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali;
- tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi
turistici anche attraverso l'informazione e la formazione
professionale degli addetti;
- valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro
diverse ed autonome espressioni culturali ed associative,
e delle associazioni pro loco;
- sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle
economie marginali e tipiche in chiave turistica nel
contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione
territoriale;
- promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione
e la conoscenza del fenomeno turistico;
- promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati
mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche
dei diversi ambiti territoriali.
- Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge
nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
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Art. 2
Competenze |
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- Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio
di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni
e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali
con particolare riguardo all'attuazione delle politiche
intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione
dell'offerta turistica; riconoscono altresi' l'apporto dei
soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta
turistica.
- Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni
in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base
dei princi'pi di cui all'articolo 1 della presente legge.
- Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia
di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i
fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato cura in particolare il
coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi
al turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle
attivita' promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo
rilievo nazionale.
Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione
europea in materia di turismo.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce,
ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi
per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Il decreto e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria
degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di
decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica ai fini della espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto
turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle
professioni turistiche, stabilisce:
- le terminologie omogenee e lo standard minimo dei
servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
- l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche
operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza
non convenzionale;
- i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il
territorio nazionale delle imprese turistiche per le
quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei
ed uniformi;
- gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo
e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere
e delle strutture ricettive in generale;
- gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti
dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi
alla classificazione delle strutture ricettive;
- per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le
associazioni che svolgono attivita' similare, il livello
minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni,
anche in relazione ad analoghi standard
utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
- i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il
territorio nazionale delle professioni turistiche per
le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei
ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove
professionalita' emergenti nel settore;
- i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
ricettive gestite senza scopo di lucro;
- i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
di accoglienza non convenzionale;
- i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali
e delle loro pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative,
di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi
canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine
di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio
e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando
comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
- gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti
dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
- i criteri uniformi per l'espletamento degli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
- Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi
ed obiettivi relativi:
- allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico
di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale
per la programmazione economica nello svolgimento dei
compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento
all'utilizzo dei fondi comunitari;
- agli indirizzi generali per la promozione turistica
dell'Italia all'estero;
- alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici
locali, come definiti dall'articolo 5, nonche' dei sistemi
o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate,
anche di valenza interregionale, ivi compresi piani
di localizzazione dei porti turistici e degli approdi
turistici di concerto con gli enti locali interessati;
- agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo
di circuiti qualificati a sostegno dell'attivita' turistica,
quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica
attrezzata e simili;
- agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento
della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo
4;
- alla realizzazione delle infrastrutture turistiche
di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita'
economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo
dei fondi nazionali e comunitari.
- Nel rispetto dei principi di completezza ed integralita'
delle modalita' attuative, di efficienza, economicita' e
semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarieta'
nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali,
ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 4, da' attuazione ai princi'pi
e agli obiettivi stabiliti dalla presente
legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
- Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari
non frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di
tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto
di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini
di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino
alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale
di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalita'
di cui al medesimo comma 6.
- Per le successive modifiche e integrazioni al decreto
di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste
dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali
disposizioni sono ridotti alla meta'.
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Art. 3
Conferenza nazionale del turismo |
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- E' istituita la Conferenza nazionale del turismo. La
Presidenza del Consiglio dei ministri indi'ce almeno ogni
due anni la Conferenza, che e' organizzata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunita'
enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali
e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori,
del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle
associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del
turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti
per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente
le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare
l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento
alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite
al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni
e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di
ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti.
- Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza,
pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000,
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
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Art. 4
Promozione dei diritti del turista |
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- La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno
quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali
e sindacali del settore turistico, nonche' le associazioni
nazionali di tutela dei consumatori contiene:
- informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda
la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi
quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata,
sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e
di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale
dei fornitori dell'offerta turistica;
informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di
diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili
a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo
1, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione
della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 1994;
- notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla
segnaletica;
- informazioni sui diritti del turista quale utente dei
mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle
autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
- informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista
quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi
organizzati e dei pacchetti turistici;
- informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza
sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
- informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per
contattare le relative competenti associazioni;
- informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto
e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale
e dei beni culturali;
- informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati
a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza
con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita'
del sistema turistico.
- Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del
comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita
dalla seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche
con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso
abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo,
su cui verte il diritto oggetto del contratto";
- l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore
non avente la forma giuridica di societa' di capitali
ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire
10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie
nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione
del contratto.
- Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del
contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione
dei lavori.
- Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto
a pena di nullita'.
- Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre
all'acquirente la preventiva escussione del venditore".
- Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di
servizi turistici. E' fatta salva la facolta' degli utenti,
in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie
con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni
dei consumatori.
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Art. 5
Sistemi turistici locali |
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- Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici
omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata
di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche,
compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato
locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole
o associate.
- Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati,
promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni
di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta
turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.
- Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e
per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e
politiche di governo del territorio e di sviluppo economico,
le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II
della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi
turistici locali di cui al presente articolo.
- Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei
limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo
6 della presente legge, definiscono le modalita' e la misura
del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici
locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma
singola o associata, che perseguono, in particolare, le
seguenti finalita':
- sostenere attivita' e processi di aggregazione e di
integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma
cooperativa, consortile e di affiliazione;
- attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali
necessari alla qualificazione dell'offerta turistica
e alla riqualificazione urbana e territoriale delle
localita' ad alta intensita' di
insediamenti turistico-ricettivi;
- sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di
informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare
riguardo alla promozione degli standard dei servizi
al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a);
- sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche,
con priorita' per gli adeguamenti dovuti a normative
di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione
dei servizi turistici, con
particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita',
di certificazione ecologica e di qualita', e di club
di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto
turistico locale;
- promuovere il marketing telematico dei progetti turistici
tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione
in Italia e all'estero.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito
delle disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria
al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui
all'articolo 52 della legge
- dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di
cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali
per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali
o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
i criteri e le modalita' per la gestione dell'intervento
del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
- Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed
agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali,
con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte
i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale
da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a
tre mesi, il parametro dei residenti.
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Art. 6
Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica |
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- Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica,
e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento,
alimentato
dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo
5.
- Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il
70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di
cui al medesimo comma. I criteri e le modalita' di ripartizione
delle disponibilita' del Fondo sono determinati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del
Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso
predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale
fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni
di categoria interessate, piani di interventi finalizzati
al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica,
ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici
locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti
con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa
prevista.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone
la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della stessa.
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Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7
Imprese turistiche e attivita' professionali |
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- Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita'
economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi,
tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di
esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte
dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione
dell'offerta turistica.
- L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche
di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera b).
- L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge
29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo
le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio
dell'attivita' turistica.
- Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese
turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le
sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere
previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come
definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale
fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla
normativa vigente.
- Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche'
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida
dei turisti.
- Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di
cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le
guide, ha validita' su tutto il territorio nazionale, in
conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
- Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche
non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono
essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro
attivita' in Italia,
secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione
delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione
che posseggano i requisiti richiesti, nonche' previo accertamento,
per gli esercenti le attivita' professionali del turismo,
dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite alla
data di entrata in vigore della presente legge.
- Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per
finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono
autorizzate ad esercitare le attivita' di cui al comma 1
esclusivamente per i propri
aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni
straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro
da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine
le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto
dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977,
n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392,
di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte
concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva
n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso".
- Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la
promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili
e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione,
nonche' le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici
di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni,
relativamente ai propri fini istituzionali.
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Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO
E IL RISPARMIO TURISTICO |
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Art. 8
Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 |
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- L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e
di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori
di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere,
ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali,
ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco
istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono
dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta
d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita'
secondo le norme vigenti.
- Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione
del passaporto o di altro documento che sia considerato
ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purche' munito della fotografia del titolare.
- I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori,
sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione
delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero
dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei
familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo'
essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo.
I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare
all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita'
delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della
scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare
tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle
questure territorialmente competenti i dati nominativi delle
predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante
fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno".
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Art. 9
Semplificazioni |
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- L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi
sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco
del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il
rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente
alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione
di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti
ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva
in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La
medesima autorizzazione abilita altresi' alla fornitura
di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di
registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo
di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo,
per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia
di sicurezza e di igiene e sanita'.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche
ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773. Le attivita' ricettive devono essere esercitate
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di
pubblica sicurezza, nonche' di quelle sulla destinazione
d'uso dei locali e degli edifici.
- Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo
superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione
e' tenuto a darne comunicazione al sindaco.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco:
- qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga
in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio
entro centottanta giorni dalla data del rilascio della
stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo
superiore a dodici mesi;
- qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti
piu' iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo
7;
- qualora, accertato il venir meno della rispondenza
dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio
dell'attivita' dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni
e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e
igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla destinazione
d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso
dall'attivita' ai sensi dell'articolo 17-ter del testo
unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato
dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto
alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
- Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente: "3. Entro cinque giorni dalla ricezione
della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita'
di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la
cessazione dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione
ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione
dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi
alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non
superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al
comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni
a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine
di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla
data di violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione
dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri
di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative
procedure amministrative".
- I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze,
autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le
professioni turistiche si conformano ai princi'pi di speditezza,
unicita' e semplificazione, ivi compresa l'introduzione
degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste
in materia di autorizzazione delle altre attivita' produttive,
se piu' favorevoli. Le regioni
provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni
esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della
necessita' di ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori
per le attivita' e professioni turistiche, attribuendo ad
un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del
procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche
la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento
attuativo.
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Art. 10
Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico |
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- E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito
ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo",
al quale affluiscono:
- risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni
o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita',
erogati da soggetti pubblici o privati.
- Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e
favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli
con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati
nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni
sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti
vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente
localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare
strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno
inoltre priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le
istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito
delle aree depresse.
- Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni
vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit,
dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni
bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto
a stabilire:
- i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione
del Fondo;
- la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
- i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
- le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti
dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore
dei soggetti piu' bisognosi.
- Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo
di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il
limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002,
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
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Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Art. 11
Abrogazioni e disposizioni transitorie
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- E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n.
2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
1936, n. 526, e successive modificazioni.
- Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni
degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento
non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo
9 della presente legge.
- La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio,
istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio
1983, n. 217, e' soppressa.
- Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203:
- l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
- l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto
di competenza del settore del turismo;
- l'articolo 10, comma 14;
- l'articolo 11;
- l'articolo 12.
- La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
2, comma 4, della presente legge.
- Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale
di adeguamento al documento contenente le linee guida di
cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica
la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi
delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio
decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni,
e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma
7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
- A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano
di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del
comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime
con finalita' turistico-ricreative, che risultino incompatibili
con la nuova disciplina recata dal documento contenente
le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l),
della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento
o di adeguamento alle stesse linee guida.
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Art. 12
Copertura finanziaria |
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- 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo
6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno
2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi
per l'anno 2002 e di
lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
- All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno
2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per
il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo
del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge
finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità e non è sostitutivo
in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione è gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato |
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